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Coronavirus. Permessi di soggiorno extracomunitari

 
Si rende noto che, con circolare n. 23308 del 21 marzo 2020 pubblicata il 24 marzo, la Direzione Centrale Immigrazione del Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in merito alla validità dei permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari, alla luce delle novità contenute nel decreto legge n. 18/2020.
 
L’art. 103, c.2, del citato decreto ha infatti previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
 
Tale norma dispiega i suoi effetti, come confermato dal Ministero dell’Interno con la circolare citata, anche sui permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra ricompreso, la cui validità viene dunque prorogata fino al 15 giugno 2020.
 
I titolari dei permessi di soggiorno potranno quindi effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.
 
Sebbene la circolare non lo dica espressamente, non può esservi dubbio – sulla base delle norme che disciplinano i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro, anche stagionale – che la proroga delle validità dei permessi di soggiorno consente ai cittadini extracomunitari di prestare attività lavorativa fino al 15 giugno 2020.
 
Confagricoltura 25 marzo 2020