Obbligo Registro Telematico carico e scarico Olio di Oliva
Tutti gli olivicoltori che producono, detengono e vendono olio sfuso a fini commerciali, sono obbligati a comunicare all’AGEA le quantità di produzione e vendita olio attraverso l’inserimento dei dati nel registro telematico SIAN, entro il sesto giorno successivo alla movimentazione.
Gli olivicoltori che nell’intera campagna olearea producono un quantitativo non superiore a 700 Kg. devono effettuare la registrazione entro il decimo giorno successivo alla movimentazione.
Sono esentati dall’obbligo della tenuta del registro tutti coloro che producono solo olio destinato all’autoconsumo, ossia consumato dal titolare e/o familiari del medesimo, sino al 3° grado, e fino a massimo 3,5 quintali di olio.
Gli olivicoltori che non ottemperano agli obblighi sopra indicati possono incorrere in una sanzione amministrativa il cui importo varia da mille euro a seimila euro, nonché alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da minimo di un mese a massimo sei mesi.
E’ opportuno rimarcare che tutti i produttori di olio di oliva, anche se non possiedono titoli derivanti dalla PAC, sono tenuti al rispetto dell’obbligo di iscriversi al SIAN e costituire/aggiornare il fascicolo aziendale presso uno dei nostri sportelli CAA, sotto elencati.
Appare, inoltre, necessario evidenziare che gli olivicoltori che non detengono il registro telematico obbligatorio non potranno percepire l’aiuto accoppiato (importo aggiuntivo ai titoli base e greening) .
Qualora l’agricoltore non fosse obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio; il requisito in questione deve essere soddisfatto nell’anno solare di presentazione della domanda unica.
Si invitano le aziende interessate a recarsi al più presto presso i nostri uffici per più dettagliate informazioni e per procedere all’apertura del registro telematico.