DECRETO SOSTEGNI
APPROVATI EMENDAMENTI SOSTENUTI DA CONFAGRICOLTURA
Grazie alla pressante azione sindacale di Confagricoltura a tutela delle imprese agricole nella seduta del 05 maggio scorso della Commissione Bilancio e Finanze del Senato, sono stati approvati alcuni importanti emendamenti al Decreto Legge 41/2021, cd. “D.L. Sostegni” di diretto interesse agricolo. Si tratta di previsioni normative molto importanti e di grande impatto per le imprese agricole associate che grazie all’impegno dell’Organizzazione nella formulazione e nell’accompagnamento degli emendamenti hanno ricevuto l’approvazione della Commissione. Di seguito riteniamo utile riportare la sintesi degli emendamenti approvati che avranno un sensibile impatto nella gestione economica delle imprese agricole.
Cessione del credito di imposta per le imprese che abbiano fatto investimenti per l’innovazione rientranti nel piano Transizione 4.0
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Cessione del credito)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1051 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».
I soggetti beneficiari potranno quindi optare, al posto della compensazione, per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.
Estensione ai prodotti da vertical farming (commi 1 e 1-bis)della normativa in materia di IV gamma e commerciabilità fino a esaurimento scorte dei prodotti immessi sul mercato il 1° gennaio 2022 non conformi al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di imballaggi (comma 1-quater).
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.
1-quater. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: ''6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Io gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte''.
L’articolo 39, dunque, accelera lo sviluppo di un comparto estremamente innovativo nel settore primario e che ha risentito fortemente degli effetti delle misure di contrasto alla pandemia.
Semplificazione delle dichiarazioni da rendere per accedere agli esoneri contributivi ex art. 222 del DL 34/2020
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».
Accolta l’esigenza delle imprese agricole in tema di snellimento delle procedure di accesso agli esoneri di cui in oggetto: condizione determinante per i beneficiari sarà dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Esenzione del 100% canone Rai per l’anno 2021 per le strutture ricettive
Al comma 5, le parole: «è ridotto del 30 per cento» sono sostituite con il seguente periodo: «è ridotto del cento per cento».
Le strutture agrituristiche, fortemente colpite dalla crisi pandemica, beneficeranno della completa esenzione.
Accesso delle imprese agricole al conto termico
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Modifiche in materia di accesso delle imprese agricole al Conto termico)
1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: ''Amministrazione competente'' sono aggiunte le seguenti: ''o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile''».
Permesso l’utilizzo degli incentivi erogati dal GSE per interventi riguardanti l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Avvalimento per l’anno 2021 di ENAMA da parte del MIPAAF
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).
2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:
a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014;
c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
Viene autorizzata, ai fini di una migliore acquisizione delle competenze necessarie a garantire la migliore competitività del settore meccanico agrario, la collaborazione e l’assistenza tecnica dell’Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA) da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Confagricoltura Reggio Calabria accoglie con soddisfazione i risultati raggiunti, consapevole, alla luce dello scenario pandemico, del valore delle misure proposte e ad oggi realizzate. Il lavoro della Confederazione proseguirà nell’attività di mediazione e traduzione delle esigenze del territorio anche in riferimento al prossimo decreto Sostegni bis.